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La riforma e il procedimento disciplinare – 3/4/2013

Posted on : 27 Settembre 2021
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FIRENZE 19/03/2013 , PALACONGRESSI, Fondazione formazione forense, Incontro formativo “LA LEGGE DI RIFORMA PROFESSIONALE”.

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri formativi sulla riforma organizzato dalla fondazione per la formazione forense dell’ ordine fiorentino forense, capitolo : il procedimento e le sanzioni disciplinari, lente di ingrandimento…La riforma sancisce la separazione e l’ autonomia della procedimento disciplinare e dell’ eventuale processo penale aventi ad oggetto gli stessi fatti, prevedendo tuttavia per il primo una sospensione della durata massima di due anni nel caso si renda necessario, agli effetti della decisione, acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale. Parallelamente inoltre se nel corso del procedimento disciplinare emergessero profili di responsabilità penale a carico dell’ avvocato incolpato gli organi della procedura saranno tenuti a informare l’ autorità giudiziaria. L’ art 55 della norma infine prevede due casi di di riapertura del procedimento disciplinare nel caso si concluda prima del parallelo processo penale: il primo prevede che, nel caso all’ avvocato siano state irrogate sanzioni relative agli stessi fatti per cui sarà poi assolto in sede penale, il proscioglimento dovrà essere pronunciato anche in sede disciplinare. Il procedimento potrà essere riaperto inoltre anche nel caso opposto, ovvero quello in cui l’ avvocato sia condannato in sede penale , per un reato non colposo, dopo essere stato prosciolto in sede disciplinare, ma in questo secondo caso i fatti su cui si fondano i due procedimenti non devono coincidere. Altra novità è una nuova, e più lieve, fattispecie di sanzione.

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